STATUTO
NAZIONALE
Con le modifiche approvate
dall'Assemblea Straordinaria di Brescia del 6 Giugno 1998
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SCOPI
- SEDE
Art. 1 - L'UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI
(U.O.E.I.) costituita il 29 giugno 1911 è una libera associazione
nazionale, apartitica, di persone e di enti, articolata in Sezioni, che
non persegue fini di lucro. Ha per scopo l'elevazione morale e intellettuale
degli associati e la salvaguardia della persona umana e dell'ambiente
naturale nei suoi molteplici aspetti. Si propone di raggiungere questi
fini mediante:
a) la diffusione della conoscenza della montagna e delle bellezze naturali;
b) la propaganda e la promozione del rispetto e della tutela dell'ambiente,
nonché la sensibilizzazione degli aderenti ai problemi ecologici;
c) l'incremento della conoscenza dell'arte, del folclore e di ogni espressione
della cultura popolare;
d) l'organizzazione di manifestazioni di ogni genere per indirizzare l'utilizzazione
del tempo libero a fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi, l'organizzazione
di gare sportive di ogni genere;
e) la diffusione di tutti gli sports, con particolare riguardo agli sports
della montagna;
f) la collaborazione con analoghi sodalizi. In particolare l'U.O.E.I.
intende perseguire le proprie finalità con la realizzazione, nelle forme
più convenienti all'interesse dei Soci, di gite sociali, escursioni, viaggi
a lungo e medio raggio, crociere, campeggi e raduni vari, istituzione
di rifugi di montagna, conferenze, esposizioni, mostre, convegni, pubblicazioni,
istituzione di biblioteche, circoli culturali e cineteche e con l'incremento
degli scambi turistici e culturali anche con i paesi esteri.
Art. 2 - La sede dell'Associazione è presso il Segretariato Nazionale
e pertanto nella sede della Sezione alla quale, pro tempore, è affidato
l'incarico di costituire il Segretariato Nazionale.
SOCI
Art. 3 - Sono Soci dell'Associazione i Soci delle Sezioni e ad
essi competono uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione
stessa. I Soci possono essere Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari
e Giovani.
a) Sono Soci Onorari le persone ed enti ai quali la Sezione ritiene di
offrire la tessera in riconoscimento di determinati meriti;
b) sono riconosciuti Benemeriti i Soci che in qualsiasi modo abbiano dato
impulso all'Associazione con la loro fattiva e appassionata opera;
c) sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono in modo tangibile
a sostenere la Sezione;
d) sono Soci Ordinari tutti coloro che corrispondono la quota annua stabilita;
e) sono Soci Giovani tutti i minori di anni tredici che corrispondono
la quota ridotta annua stabilita; la determinazione dei Soci Onorari e
Benemeriti e delle quote associative annue è devoluta alla competenza
del Consiglio Direttivo Sezionale che provvederà con regolare delibera;
f) è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Art. 4 - L'ammissione di nuovi associati, su proposta di due Soci,
spetta al Consiglio Direttivo della Sezione alla quale si chiede l'iscrizione
alle condizioni stabilite dai regolamenti e con il pagamento delle quote
fissate dal Consiglio Direttivo. L'ammontare delle quote dovrà essere
comunicato al Segretariato Nazionale. I Soci minori di età dovranno corredare
la domanda di ammissione del consenso scritto di chi esercita la patria
potestà. Tale consenso comporta automaticamente l'autorizzazione a partecipare
a tutte le attività sociali. La qualifica di Socio comporta la incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale
regolamento sezionale. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 5 - Le Sezioni provvederanno a versare al Segretariato Nazionale,
entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una quota annua
per ogni iscritto il cui importo è stabilito dall'Assemblea delle Sezioni.
Art. 6 - Tutti i Soci hanno diritto:
a) di partecipare con diritto di voto all'Assemblea della loro Sezione
nonché all'Assemblea delle Sezioni prevista dall'art.13 tramite i delegati
e, avendo un'anzianità di appartenenza di sei mesi, di essere eletti alle
cariche sociali; i minori di età non hanno diritto di essere eletti alle
cariche sociali né, salvo diversa disposizione del regolamento sezionale,
diritto di voto nelle Assemblee;
b) di partecipare a Raduni Nazionali e a tutte le manifestazioni dell'U.O.E.I.;
c) di avere libero ingresso nelle sedi delle Sezioni U.O.E.I. e di partecipare,
con parità di trattamento, a tutte le manifestazioni da esse organizzate;
d) di fregiarsi del distintivo sociale;
e) di ricevere le pubblicazioni sociali.
Art. 7 - La qualità di Socio si perde:
a) per decesso o per perdita dei diritti civili;
b) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della
Sezione;
c) per morosità, qualora il rinnovo non avvenga entro il termine stabilito
dai regolamenti sezionali o, comunque, cessato l'anno solare;
d) per espulsione, in conseguenza di gravi e comprovati motivi, deliberata
dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in
carica. La delibera di espulsione viene comunicata per lettera raccomandata
al Socio il quale ha diritto di essere sentito a difesa dal Consiglio
Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. Se la
delibera di espulsione viene confermata (con nuova delibera) il Socio
può proporre il reclamo al Collegio dei Probiviri (ove esiste) entro trenta
giorni dalla comunicazione della delibera di conferma. Qualora il Socio
non ricorra nei termini il provvedimento diventerà definitivo. Qualora
la vertenza non venga composta, le parti, Consiglio Direttivo o Socio,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata portante
la comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri, oppure entro
trenta giorni dalla delibera di conferma dell'espulsione (ove non sia
stato investito della decisione il Collegio dei Probiviri) potranno presentare
ricorso scritto al Consiglio Centrale, il quale, tramite una apposita
commissione, riesaminerà il caso. Sulla base della relazione scritta della
commissione il Consiglio Centrale, ove abbia accertato la correttezza
della procedura e la validità dei motivi addotti per giustificare il provvedimento,
confermerà le decisioni del Consiglio Direttivo che, a sua volta, provvederà
a riferire il nominativo del Socio espulso ai Consigli Direttivi di tutte
le Sezioni. Diversamente disporrà che il Consiglio Direttivo riprenda
in esame il provvedimento ovviando alle manchevolezze riscontrate. La
conferma del Consiglio Centrale è definitiva e inappellabile. Il Socio
espulso da una Sezione non potrà essere iscritto ad altre sezioni né costituirne
di nuove e non ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
Art. 8 - Salvo il caso che la cessazione sia dipesa da morosità,
il Socio che ha perso tale qualità potrà essere riammesso solo se:
a) sono venuti meno i motivi che hanno determinato la perdita della qualità
di Socio;
b) la domanda di riammissione sia convalidata da almeno due Soci;
c) il Consiglio Direttivo Sezionale abbia approvato la riammissione a
maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.
Art. 9 - Per passare da una Sezione ad un'altra il Socio deve darne
avviso scritto alla Sezione che intende lasciare.
PATRIMONIO
ED ESERCIZI SOCIALI
Art.10 - Tanto l'Associazione quanto le Sezioni hanno un proprio
patrimonio autonomo e possono acquistare, possedere ed alienare, in conformità
alle disposizioni normative. Il patrimonio è costituto: - dai beni mobili
ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o delle Sezioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate sono costituite:
a) per le Sezioni: - dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio
Direttivo Sezionale;
b) per l'Associazione: - dalle quote versate dalle Sezioni per ciascuno
associato il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea delle
Sezioni;
c) per le Sezioni e per l'Associazione: - da contributi di Soci, enti
e privati, destinati al raggiungimento delle finalità istituzionali. E’
fatto divieto all’Associazione ed alle Sezioni di distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione o delle singole Sezioni, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.11 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni
anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti
a cura del Segretariato Nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo
del successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea
delle Sezioni.
ORGANI CENTRALI
Art.12 - Sono organi centrali dell'Associazione: - l'Assemblea
delle Sezioni; - il Presidente Nazionale; - il Consiglio Centrale; - il
Segretario Nazionale; - i Revisori dei Conti. Gli organi centrali elettivi
sono rieleggibili e durano in carica due anni ma comunque fino all'Assemblea
delle Sezioni che verrà convocata dopo la scadenza del biennio.
CAPO 1° - ASSEMBLEA DELLE SEZIONI
Art.13 - L'Assemblea delle Sezioni è costituita dai delegati, in
numero non superiore a tre, di tutte le Sezioni regolarmente costituite.
Rappresenta l'organo supremo dell'Associazione e sono di sua esclusiva
competenza:
a) la modifica dello statuto;
b) la nomina del Presidente Nazionale;
c) la designazione delle tre Sezioni in numero non inferiore a tre, i
cui Presidenti faranno parte del Consiglio Centrale;
d) la designazione delle due Sezioni che dovranno nominare i Revisori
dei conti;
e) la designazione della Sezione, anche tra le non appartenenti al Consiglio
Centrale, alla quale viene affidato l'incarico di costituire il Segretariato
Nazionale;
f) la determinazione della data e della sede in cui verranno tenuti l'Assemblea
delle sezioni, i Raduni e i Campionati Nazionali, degli argomenti da trattarsi
in occasione dei congressi e delle norme di funzionamento dei Congressi
stessi nonché la determinazione dei contributi da assegnarsi eventualmente
alle Sezioni organizzatrici;
g) la determinazione delle quote annuali che le Sezioni dovranno versare
al Segretariato Nazionale per ciascun associato. Inoltre può deliberare
su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e segnare le direttive
per il raggiungimento dei fini sociali.
Art.14 - L'Assemblea, convocata per iscritto dal Consiglio Centrale,
per il tramite del Segretariato Nazionale si riunisce in via ordinaria
ogni anno, nel mese di maggio. Il Consiglio Centrale, almeno quaranta
giorni prima della data dell'Assemblea e, raccolte le eventuali proposte
dei Consigli sezionali:
a) indice le riunioni;
b) formula l'ordine del giorno e lo comunica ai Consigli Direttivi sezionali
per l'esame preventivo, unitamente al testo delle eventuali proposte di
modifica allo statuto. In sede straordinaria l'Assemblea può essere convocata
tutte le volte che il Consiglio Centrale lo ritenga necessario; la convocazione
è obbligatoria quando la richiesta sia stata fatta da almeno un quarto
delle Sezioni costituite. Possono essere invitati all'Assemblea, in qualità
di osservatori, i rappresentanti di enti che svolgono attività attinenti
a quella dell'U.O.E.I. Fermo il termine stabilito dal primo comma del
presente articolo, l’Assemblea per la nomina degli Organi Centrali elettivi
sarà tenuta preferibilmente in occasione dei Raduni Nazionali.
Art.15 - L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Nazionale
o da un suo delegato, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza. L'Assemblea,
su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può, prima dell'inizio delle discussioni,
approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori. Diversamente
questi sono diretti e disciplinati dal Presidente dell'Assemblea, secondo
le consuetudini e seguendo l'ordine del giorno.
Art.16 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
se sia presente, a mezzo dei propri delegati o per delega ad altra Sezione,
la maggioranza assoluta delle Sezioni; in seconda convocazione, che non
potrà avere luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero
delle Sezioni presenti o rappresentate. Le decisioni saranno prese a maggioranza
relativa, mentre per le eventuali modifiche statutarie sarà richiesta
la maggioranza dei due terzi delle Sezioni costituite. Nel caso che le
Sezioni presenti o rappresentate all'Assemblea siano di numero inferiore
ai due terzi delle Sezioni costituite, per l'approvazione delle modifiche
statutarie sarà richiesta l'unanimità dei voti. Ogni Sezione ha diritto
ad un solo voto, anche se i delegati sono più di uno. E' ammessa una sola
delega per ogni Sezione presente. Le votazioni si fanno per appello nominale
o per scheda segreta: quest'ultima forma è obbligatoria per le elezioni
delle cariche sociali. Qualora non vi sia opposizione e sempre che l'oggetto
lo consenta, le votazioni si possono fare per alzata di mano, con prova
e controprova.
CAPO 2° - PRESIDENTE NAZIONALE
Art.17 - Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea fra i
Soci dell'Unione e può ricoprire altre cariche nell'U.O.E.I. Il Presidente
Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei
terzi e delle Autorità, presiede alle riunioni del Consiglio Centrale,
conferisce il diploma di merito con distintivo d'oro ai Soci meritevoli
"motu proprio" o su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali. In caso
di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente Nazionale con
tutti i poteri e le attribuzioni e così pure in caso di vacanza della
carica durante il biennio fino all'Assemblea successiva.
CAPO 3° - CONSIGLIO CENTRALE
Art.18 - Il Consiglio Centrale è costituito dal Presidente Nazionale,
dai Presidenti delle sezioni nominate dall'Assemblea e dal Segretario
Nazionale. Nel caso che i Presidenti delle Sezioni nominate non possano
intervenire, potranno essere rappresentati da un delegato nominato dal
Consiglio Sezionale. Il Consiglio Centrale nomina fra i membri un Vicepresidente
Nazionale che rimane in carica per la durata del Consiglio Centrale. Il
Consiglio Centrale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. A lui spetta di
sviluppare le direttive dell'Assemblea in attuazione degli scopi propri
dell'Associazione e di cui all'art.1; a tal fine promuove iniziative a
carattere nazionale favorenti l'attività congiunta delle Sezioni. Al Consiglio
Centrale compete di ratificare gli atti relativi alla costituzione ed
i regolamenti delle Sezioni, di comporre le eventuali controversie che
possono sorgere nelle Sezioni o fra le Sezioni e di svolgere opera di
vigilanza affinché le norme dello statuto siano rispettate da tutte le
Sezioni. Sarà convocato in via ordinaria almeno tre volte all'anno dal
Presidente Nazionale, oppure a richiesta di uno o più componenti del Consiglio
Centrale, o da almeno due Sezioni, oppure, infine, dai Revisori dei Conti.
Per la validità delle riunioni dovrà essere presente la maggioranza dei
membri. Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti: in caso
di parità prevarrà il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del
Vicepresidente.
Art.19 - Per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione il Consiglio
Centrale si avvale dell'opera del Segretariato Nazionale.
CAPO 4° - SEGRETARIATO NAZIONALE
Art.20 - Il Segretariato Nazionale è composto da almeno tre membri
Soci della Sezione cui l'Assemblea ha affidato il compito di costituire
il Segretariato. La designazione dei componenti il Segretariato Nazionale
verrà effettuata dal Consiglio Direttivo della Sezione, il quale, fra
i membri, nominerà il Segretario, almeno un Vicesegretario, che sostituisce
il Segretario in caso di impedimento o di assenza, ed un Cassiere. Art.21
- Il Segretariato cura i rapporti con le Sezioni, provvede all'attuazione
delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Centrale, tiene la
contabilità dell'Associazione e svolge attività di ordinaria amministrazione.
Suoi compiti sono inoltre:
a) accogliere e presentare gli atti di costituzione ed i regolamenti delle
Sezioni al Consiglio Centrale per la ratifica;
b) prendere atto delle nomine dei vari Consigli Direttivi;
c) esprimere il parere su quanto il Consiglio Centrale ritenga di sottoporre
al suo esame.
CAPO 5° - REVISORI DEI CONTI
Art.22 - I Revisori dei Conti vigilano l'amministrazione dell'Associazione
e propongono al Consiglio Centrale ed all'Assemblea delle Sezioni la loro
conclusione. I Revisori dei Conti vengono eletti, in numero di uno per
ciascuna Sezione, dalle tre Sezioni designate dall'Assemblea delle Sezioni;
i membri effettivi eleggono fra di loro il Presidente; le tre Sezioni
nominano anche due membri supplenti; le nomine dovranno essere comunicate
al Segretariato Nazionale. Essi potranno in qualsiasi momento prendere
visione di tutti i documenti contabili ed amministrativi dell'Associazione.
SEZIONI
Art.23 - La Sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione,
ne attua i fini statutari svolgendo con piena autonomia la sua attività
a contatto dei Soci. Ha sede legale presso il Presidente Sezionale pro-tempore,
oppure nella località che risulterà indicata nel regolamento sezionale.
Art.24 - Alla costituzione di ciascuna Sezione si procede mediante
atto scritto dal quale risulti il numero degli aderenti e l'accettazione
da parte di essi del presente statuto. Gli atti, con la proposta di costituzione,
devono essere inviati al Segretariato Nazionale il quale li sottoporrà,
nella prima seduta, alla ratifica del Consiglio Centrale. La Sezione sarà
formalmente costituita solo dopo l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio
Centrale il quale dovrà approvare anche l'eventuale regolamento della
Sezione.
Art.25 - Vi potrà essere un numero illimitato di sezioni, una per
Comune. Per quei Comuni che hanno una certa vastità di territorio potranno
essere create altre Sezioni, previo parere favorevole del Consiglio Centrale.
Art.26 - Ogni controversia fra Sezioni sarà decisa dal Consiglio
Centrale su richiesta di una delle parti in causa.
Art.27 - Sono organi della Sezione: - l'Assemblea dei Soci; - il
Presidente Sezionale; - il Consiglio Direttivo; - i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri (se nominati). Gli organi della Sezione, ad
eccezione dell'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili,
salvo che il regolamento sezionale determini una diversa durata.
Art.28 - L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria ogni
anno dal Presidente della Sezione mediante avviso pubblicato all’Albo
Sezionale o con avviso personale a tutti i Soci, almeno otto giorni prima
della data stabilita, comunicando contemporaneamente l'ordine del giorno
dei lavori. Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti prima
della data dell'avviso di convocazione che siano in regola con il versamento
della quota sociale. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere
contemporaneamente inviato al Segretariato Nazionale. L'Assemblea viene
inoltre convocata in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio
Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure su richiesta scritta dei Revisori
dei Conti, del Collegio dei Probiviri o, infine, di almeno 1/10 dei Soci
della Sezione, salvo che il regolamento sezionale stabilisca diversamente.
Art.29 - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano
presenti almeno un terzo dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione non potrà aver
luogo lo stesso giorno della prima.
Art.30 - L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente della Sezione
o da chi ne fa le veci, è presieduta dal Presidente stesso o da un Socio
eletto dall'Assemblea e procede secondo le norme previste per l'Assemblea
delle Sezioni.
Art.31 - Salvo che per la delibera di scioglimento si intendono approvate
le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei Soci partecipanti
alla votazione. Per le nomine alle cariche sociali si provvede a scrutinio
segreto ed è dichiarato eletto chi riporta il maggior numero di voti,
a parità, colui che è Socio da maggior tempo, diversamente il più anziano
di età.
Art.32 - I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea soltanto
mediante delega scritta. Nessun Socio potrà avere più di due deleghe.
Art.33 - Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale che sarà firmato
dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. I verbali nei quali sono
riportati i risultati delle votazioni devono altresì essere firmati dagli
scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio. Copia del
verbale dell'Assemblea deve essere trasmessa entro quindici giorni al
Segretariato Nazionale.
Art.34 - L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione e sono di
sua esclusiva competenza:
a) l'approvazione del regolamento della Sezione;
b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e la determinazione del
numero dei suoi componenti;
d) la nomina dei Revisori dei Conti; l'Assemblea si pronuncia inoltre
su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o che
essa ritenga di interesse dell'Associazione.
Art.35 - Ogni Sezione potrà approvare, ove lo ritenga del caso,
un proprio regolamento che non dovrà essere in linea di massima in contrasto
con il presente Statuto. Il regolamento dovrà essere espressamente approvato
dal Consiglio Centrale e ciò lo renderà vincolante per i Soci della Sezione.
In caso di inesistenza del regolamento o di mancata sua approvazione da
parte del consiglio Centrale, il funzionamento delle Sezioni sarà disciplinato
dalle norme contenute nel presente Statuto.
Art.36 - Il Consiglio Centrale, tramite il Segretariato Nazionale,
può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno delle Assemblee,
ordinarie e straordinarie, tutti gli argomenti di interesse generale per
l'Associazione, che si ritenga utile sottoporre al giudizio dei Soci.
Art.37 - Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante
della Sezione nei confronti dei terzi, delle Autorità e degli organi centrali
dell'Associazione; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso
di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente (o il più
anziano di età dei Vicepresidenti nel caso siano più d'uno) con tutti
i poteri e le attribuzioni.
B- Il Coniglio Direttivo della Sezione è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, ne organizza
e coordina tutte le attività; ove non vi abbia provveduto l'Assemblea:
- elegge nel suo seno il Presidente della Sezione ed almeno un Vicepresidente,
un Segretario e un Cassiere; - fissa l'importo delle quote associative
annuali; - nomina i delegati, in numero non superiore a tre come previsto
dall'art.13, che rappresentano gli iscritti alla Sezione nelle Assemblee
delle sezioni.
Art.39 - I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero
di tre al di fuori del Consiglio Direttivo e provvedono al controllo dell'amministrazione
della Sezione, hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio
Direttivo e di partecipare alle discussioni senza diritto di voto. Potranno
in qualsiasi momento prendere visione di tutti i documenti contabili ed
amministrativi della Sezione.
Art.40 - Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall'Assemblea
dei Soci che, all'atto della nomina, ne determina anche il numero dei
componenti i quali non potranno comunque essere meno di tre. Al Collegio
dei Probiviri può essere deferita la decisione di ogni controversia che
possa insorgere fra i Soci o fra i Soci e la sezione. Il Collegio giudicherà
quale amichevole compositore senza formalità di procedura.
Art.41 - L'esercizio della Sezione deve essere chiuso al 31 dicembre
di ogni anno salvo che l'Assemblea della sezione non stabilisca diversa
scadenza. L'esercizio Sociale non dovrà comunque avere durata superiore
a 12 mesi. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio
Direttivo compilerà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria che
sarà tenuta possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno.
SCIOGLIMENTO
Art.42 - Lo scioglimento dell'Associazione o delle singole Sezioni
verrà deliberato rispettivamente dall'Assemblea (Nazionale) delle Sezioni
o dall'Assemblea Sezionale, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) rispettivamente
- delle Sezioni, per quanto riguarda l’Assemblea (Nazionale) delle Sezioni;
- degli Associati iscritti, in regola con il pagamento della tessera associativa,
per quanto riguarda l'Assemblea sezionale. La deliberazione di scioglimento
provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà inoltre
sulla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe
od a fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui
all’art. 3) comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 43 -Il distintivo sociale consta di due picchi in campo azzurro
con la scritta U.O.E.I. inscritti in cerchio di corda con retrostanti
piccozza centrale e stelle alpine. Il vessillo sociale è di colore azzurro
a forma di gagliardetto, della grandezza di cm.100 x 55; porta la riproduzione
del distintivo sociale e il nome della Sezione con eventuale stemma del
Comune. Il distintivo ed il vessillo non potranno assolutamente venire
modificati od alterati dalle sezioni, né dai Soci.
Art.44 - Il distintivo, la tessera sociale ed i bollini sono quelli
approvati dall'Assemblea delle Sezioni e distribuiti dal Segretariato
Nazionale.
Art.45 - Le proposte di modifiche al presente statuto dovranno
essere presentate, improrogabilmente, entro il 31 gennaio di ogni anno,
al Segretariato Nazionale, il quale provvederà a diramarle alle singole
Sezioni per l'esame preventivo dei Consigli Sezionali. Successivamente,
le proposte di modifica verranno sottoposte all'approvazione della prossima
Assemblea delle Sezioni.
Art.46 - Tutte le cariche sono a titolo gratuito. E' ammesso il
rimborso delle spese.
Art.47 - Qualunque controversia dovesse insorgere fra le Sezioni,
oppure fra la Sezione e gli organi centrali dell'Associazione, dovrà obbligatoriamente
ed esclusivamente essere devoluta alla cognizione ed al giudizio di un
Collegio di Probiviri composto da tanti membri quante sono le parti contrapposte,
più uno. Ciascuna parte nominerà un proboviro; i probiviri di parte nomineranno
poi un ulteriore proboviro che assumerà la veste di Presidente del Collegio.
In caso di mancato accordo, tale nomina verrà effettuata dall'Assemblea
delle Sezioni. Qualora il numero dei componenti il Collegio dei Probiviri
sia pari, il voto del Presidente varrà doppio. Il Collegio dei Probiviri
avrà i poteri e la qualità di arbitro irrituale, agirà come mandatario
delle parti che sono impegnate ad accettare le sue decisioni come espressione
della propria volontà transattiva. Le regole della procedura saranno stabilite
dal Collegio dei Probiviri, nel rispetto delle regole del contraddittorio,
e la sua decisione, da assumersi entro quattro mesi dalla costituzione
del Collegio medesimo, sarà comunicata alle parti. Ove la decisione dovesse
assumersi a maggioranza, il Collegio farà constatare anche le motivazioni
divergenti nel testo della decisione.
Art.48 - Il presente statuto entra in vigore al momento della sua
approvazione.
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